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Va confermato il 110% per chi elimina le barriere architettoniche senza disabili o over 65 nell’edificio

2021-04-08 12:56

Carmelo Finocchiaro

News,

Va confermato il 110% per chi elimina le barriere architettoniche senza disabili o over 65 nell’edificio

di Dario AquaroFoto di Tierra Mallorca su UnsplashAbbattimento delle barriere architettoniche e superbonus: ancora qualche rebus. Se la le

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di Dario Aquaro

 

Foto di Tierra Mallorca su Unsplash

 

 

Abbattimento delle barriere architettoniche e superbonus: ancora qualche rebus. Se la legge di Bilancio 2021 ha inserito tra gli interventi agevolabili al 110% quelli adatti a favorire la mobilità dei portatori di handicap grave, sul punto restano diversi aspetti da chiarire. Uno fra tutti: i lavori sono detraibili anche se eseguiti in unità immobiliari o edifici dove non ci sono disabili?


La legge 178/2020 ha stabilito che possono essere detratti al 110% gli interventi di cui all ' articolo-16 bis, comma 1, lettera e) del Tuir . Si tratta dei lavori «finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di più tecnologia avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità »(in base all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992).


Trainate sì, ma non dal sismabonus


Queste opere sono state quindi aggiunte a quelle “trainabili”, previste al comma 2, articolo 119, del Dl Rilancio 34/2020. E non solo se destinate a favorire i portatori di handicap in situazione di gravità (certificate dalla commissione medica ex articolo 4 della legge 104), ma anche le persone di età superiore a 65 anni. La condizione è però che l’eliminazione delle barriere architettoniche sia eseguita insieme ad almeno uno degli interventi di miglioramento energetico “trainanti” (indicati al comma 1 dello stesso articolo 119: coibentazioni, sostituzione degli impianti di riscaldamento, eccetera).


In sostanza, questi lavori per disabili e over 65 si possono agganciare solo al superbonus in versione “eco” e non anche al sismabonus del 110 per cento.


Sono opere che – come ricorda la circolare 19/E/2020 – possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. E che si riferiscono a diverse categorie di lavori «quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici».


In linea generale, come già sottolineato dalla circolare 57/98 (paragrafo 3.4), «le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria». Dunque, non si comprende come mai restino agganciabili solo ai lavori trainanti di carattere energetico e non anche a quelli antisismici (si veda l’articolo su NT+ Fisco), che comunque comportano un intervento strutturale negli edifici.


Naturalmente, per gli immobili vincolati o in cui i lavori trainanti sono vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali, il 110% si può applicare anche se si effettuano i soli lavori trainati di abbattimento delle barriere. I quali devono sempre presentare le caratteristiche tecniche previste dal Dm 236 del 1989 (legge di settore).


Il caso dei lavori «in via preventiva»


Ottenere l’agevolazione del 110% resta possibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (e, alle condizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020, fino al 31 dicembre 2022). Data oltre la quale – a meno di proroghe o ulteriori modifiche – questo tipo di opere a favore dei disabili tornerà a ricadere nella detrazione del 50 per cento.


Ma proprio guardando all’agevolazione ordinaria, si aprono alcuni interrogativi. La circolare 19/E/2020 afferma infatti che «la detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori». Detto altrimenti: il 50% (cui la circolare si riferisce) spetta anche per gli interventi su parti comuni eseguiti “in via preventiva”, in quanto prevale l’uso potenziale da parte del disabile che si trova a passare per quell’edificio. E poiché tale disciplina è stata “attratta” nel 110% – come già evidenziato su NT+ Fisco – è lecito chiedersi se anche il superbonus possa applicarsi “in via preventiva” in condomìni in cui non risiedano né persone gravemente handicappate, né over 65, sulla falsariga di quanto la circolare 19/E afferma per la detrazione del 50 per cento.


Per ora, in attesa di un chiarimento del Fisco, ai fini del 110% è consigliabile che ci sia un possessore, detentore o familiare convivente con handicap grave o di età superiore ai 65 anni: ma il nodo resta e andrebbe sciolto al più presto.


Cessione o sconto praeter legem


Su un punto, invece, le Entrate si sono già indirettamente espresse: quello della cessione. Nella guida al superbonus 110% (aggiornata a marzo 2021), l’Agenzia spiega che l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura «può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi: trainanti e trainati che beneficiano del superbonus, inclusi, a partire dal 1° gennaio 2021, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».


Ma l'interpretazione va oltre quanto messo nero su bianco nella legge. Perché l'aggiunta di questi interventi all'articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020 non è coordinata con l'articolo 121 dello stesso decreto (dedicato appunto alla cessione e allo sconto in fattura). Quest'ultimo fa infatti riferimento, tra le altre, alle opere di «recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) eb)», ma non a quelle della lettera e), espressamente citate soltanto tra le opere agevolabili al 110 per cento.


Insomma, il Fisco - oltre a confermare il limite di spesa è quello “classico” dei 96mila euro (altra “dimenticanza” della legge di Bilancio 2021) - ha aggiunto un tassello mancante.


Fonte: Fisco - Il Sole 24 Ore


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