
Lavori ammessi al . Possono essere invasivi, possono turbare le attività domestiche, possono essere inutili per alcuni proprietari. Anche se siamo in attesa di sapere se il Superbonus sarà effettivamente (>> ), moltissimi condomini si sono già attivati con le pratiche per accedere ai lavori agevolati dal DL rilancio (quindi Superbonus 110%), anche se ciò che più di tutto fa gola è il , detrazione al 90% volta agli interventi di ripristino delle facciate degli edifici dei centri urbani.Leggiamo dunque la risposta al quesito sul , data l’attualità del caso. Riprendiamo la domanda: La problematica è piuttosto comune ora che la legge, per l’esattezza il comma 9-bis l’ , consente che le dei contratti per gli interventi per i quali si ha diritto Superbonus possono essere approvate con la , ossia per il via libera ai lavori è sufficiente il voto a favore della (direttamente o per delega) che abbiano almeno 1/3 dei millesimi di proprietà. E considerando che a livello condominiale praticamente nella totalità dei casi i lavori vengono deliberati a costo zero a fronte dello sconto in fattura o della cessione del credito ai fornitori, è assai difficile trovare un’opposizione a questo tipo di delibere. Ma, come detto, interventi di questo genere possono anche creare disagi, disagi che però non possono fatti valere per ottenere alcun tipo di una volta che lavori sono stati deliberati, a patto che vengano deliberati nel rispetto delle norme.Ai fini del Superbonus in condominio, infatti, è necessario che la riduzione di due classi energetiche avvenga esclusivamente con interventi sulle . per i quali si applicano le regole per l’approvazione delle delibere indicate nel decreto Rilancio, mentre non è possibile ottenere il salto di due classi energetiche con interventi trainanti e trainati realizzati sulle parti comuni dell’edificio eventuali interventi trainati singole unità immobiliari.In sostanza non è possibile obbligare i proprietari a realizzare degli interventi trainati nei propri appartamenti, ad esempio la sostituzione degli infissi, per farsi che si raggiunga il risultato energetico richiesto dal momento che, in base alle norme, non è possibile in alcun caso sommare interventi sulle parti comuni con gli interventi sulle parti private per ottenere il risultato a livello dell’edificio. A conferma di questo le indicazioni contenute nel punto 5.2.7 della scorso nella quale si precisa che “ (>> ).Nel software utilizzato, quindi, precisa ancora l’Agenzia, “ ossia occorre considerare il fabbricato nella sua interezza e la presenza dell’eventuale impianto di riscaldamento centralizzato.In assenza dell’impianto centralizzato la verifica dovrà essere effettuata considerando l’impianto standard come previsto sulla base dei decreti che regolamentano la predisposizione dell’Attestato di prestazione energetica. Quindi se non ci si può opporre ai lavori effettuati sulle parti comuni, allo stesso modo non è possibile che l’assemblea , anche perché questi ultimi interventi non avrebbero alcun rilievo ai fini del calcolo del fatto di classe dell’edificio.Qualora l’amministratore proponesse all’assemblea di approvare una in questo senso occorrerebbe far valere immediatamente le proprie ragioni e annunciare che la delibera sarebbe comunque impugnata. Fonte: Ediltecnico.it
Superbonus
In quali casi ci si può opporre se il condominio decide di dar corso a questi interventi e come è possibile far valere le proprie ragioni? Ci si può rivalere con gli altri condomini per i disagi causati?
prorogato al 2023
lo dice il Recovery Plan
Bonus facciate
condomino contrario ai lavoriSuperbonus, condomino contrario ai lavori: come fare rivalsa
in quali casi ci si può opporre se il condominio decide di dar corso a questi interventi e come è possibile far valere le proprie ragioni? Ci si può rivalere con gli altri condomini per i disagi causati?
articolo 119 del decreto Rilancio
delibere relative all’approvazione
maggioranza ridotta
maggioranza dei presenti in assembleaRegole Superbonus in condominio
risarcimento da parte del condominio
parti comuni dell’edificio
Solo in questo caso si può parlare di interventi condominiali
sommando agli interventi trainanti
circolare 30 dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre
nel caso di edifici con più unità immobiliari occorre predisporre gli A.P.E. convenzionali riferiti all’intero edificio. Gli eventuali A.P.E. esistenti sono invece riferiti alle singole unità immobiliari e quindi non utilizzabili”.
Modelli Superbonus per APE convenzionale e tradizionale
occorre eseguire l’input descrittivo del sistema edificio impianto”, Parti comuni e private
obblighi ad interventi su quelle private
delibera