Via libera al super sismabonus anche per la demolizione delle pertinenze dell’abitazione non soggetta all’intervento, seguita dalla ricostruzione di due abitazioni, con ampliamento volumetrico (
addirittura del 35%) in base alla normativa regionale
, considerando, ai fini dei limiti di spesa per il super sismabonus e per gli eventuali impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo trainati, tutte le unità immobiliari iniziali, anche se pertinenze dell’abitazione non soggetta all’intervento. A chiarirlo è l’agenzia delle Entrate con la
, a patto che il provvedimento amministrativo sia riferito ad un intervento di conservazione del
patrimonio edilizio esistente e non ad una nuova costruzione
(articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 6 giugno 2001, n. 380) e che risulti il cambio d’uso degli immobili in residenziale. Si ricorda, invece, che la fruizione del sismabonus acquisti (anche se al 110%) è possibile «
a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativ
o sia emesso ai sensi dall’articolo 3, comma 1, lettera d) o e), del Dpr 380/2001, ma nel presupposto che l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti» (
).
Fonte: Condominio – Il Sole 24 Ore