Vuoi usufruire del Superbonus 110% (
) ma vivi all’interno di un
centro storico
, in un
edificio storico e vincolato
? Puoi farlo? Quali interventi possono accedere alla super agevolazione? Rivediamo in modo chiaro le
particolari norme che regolano l’accesso al Superbonus nel caso di edifici vincolati
(ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio) e nel caso di immobili per cui determinati interventi edilizi di efficientamento energetico (quelli che solitamente, ai fini del Superbonus, sono definiti “trainanti”) siano espressamente vietati dai
regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali
. Come da
(e come ribadito nella
), qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei
vincoli previsti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio
o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,la detrazione del 110%
si applica
in ogni caso
a tutti gli interventi cosiddetti trainati
,
anche in assenza dei trainanti
, a condizione che questi interventi portino a un
miglioramento minimo di due classi energetiche
(oppure, in caso questo non sia possibile perché la classe di partenza è già la A3, il conseguimento della classe energetica più alta, quindi A4). Quindi se ad esempio l’edificio è sottoposto a vincoli culturali o specifici regolamenti edilizi che impediscano la realizzazione del cappotto termico, il Superbonus si applica comunque ai singoli interventi interni ammessi all’Ecobonus (come ad esempio la
sostituzione degli infissi
), purché sia certificato il miglioramento di due classi energetiche.
Facciate non a vista di edifici vincolati
C’è però
un’eccezione
, evidenziata da Enea.
Nel caso in cui il vincolo riguardi solo la facciata principale
, e quindi risulti possibile effettuare interventi di coibentazione su quelle nascoste dalla vista e non vincolate (ad esempio sulle facciate che danno sul cortile interno), e sulla copertura,
la coibentazione risulta obbligatoria come intervento trainante
per accedere al Superbonus.
Per quanto riguarda l’
, altro intervento interessato dal Superbonus, occorre verificare se ne sia consentito il montaggio in copertura in base ai vincoli.
Interventi in appartamento in condomini vincolati
Come è noto, il presupposto per usufruire del Superbonus per gli interventi effettuati all’interno del proprio appartamento è la
realizzazione a livello condominiale di interventi trainanti
che garantiscano il tanto agognato “salto” di due classi energetiche (quindi solitamente realizzazione del cappotto termico e/o sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato). A quel punto tutti quegli interventi interni alle singole unità immobiliari che normalmente darebbero diritto all’
(solitamente sostituzione infissi, caldaie, climatizzatori, coibentazione interna) sono definiti trainati e possono usufruire dell’aliquota maggiorata. >>
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Nel caso invece di
appartamento in edificio vincolato
, la detrazione del 110% si applica a
tutti gli interventi trainati realizzati all’interno delle singole unità immobiliari
, se questi riescono a portare gli appartamenti in questione a un miglioramento minimo di due classi energetiche. Al proprietario sarà quindi sufficiente
certificare il proprio salto di due classi, senza coinvolgere il condominio
e effettuare conteggi a livello condominiale. Anche in questo caso, comunque, sarà possibile o
ptare per sconto in fattura o cessione del credito al posto della detrazione
. Le pratiche saranno da effettuare come singolo proprietario.
Casi particolari, edifici in categoria A/9
Per quanto riguarda gli immobili in
categoria catastale A/9
, quindi castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, è stato stabilito che possano
accedere al Superbonus 110 a condizione che vengano aperti al pubblico
, anche solo parzialmente. Sono invece
esclusi dal Superbonus
gli immobili con categoria catastale
A/1
(Abitazioni di tipo signorile) e
A/8
(Abitazioni in ville).
Fonte: Ediltecnico.it